• Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus casa 2027: confermate le detrazioni al 50% e 36%? Cosa prevede la Manovra

    Il Cdm del 28 ottobre ha approvato il testo del DDL di Bilancio 2027 il cui testo non è ancora disponibile.

    Dalle anticipazioni alla stampa tra le altre misure vi sono conferme per il bonus casa 2027.

    Vediamo i dettagli su cosa aspettarsi.

    Bonus casa 2027: novità in arrivo con la legge di bilancio

    Dal 2027 sarebbe dovuto partire l'abbassamento dell'aliquota per le ristrutturazione dal 50 al 36%.

    Il Governo interviene per lasciare lo stato dell'arte per un altro anno e quindi per tutto il 2027.

    In attesa di leggere la norma compresa nel DDL non ancora disponibile, è possibile sintetizzare la novità come segue.

    Il taglio della aliquota non ci sarà ma resterà anche il 36% sulle seconde case

    Resta invece da confermare il ritorno dell’ecobonus al 65% in quanto il Governo è in attesa del via libera nella trattativa con la Commissione Ue

    Le manovre per il 2025 e il 2026 erano state entrambe orientate alla discesa libera delle aliquote e invece il Governo frena sul 2027.

    Il prossimo sarà l’anno nel quale l’esecutivo si prepara, per la prima volta, a incrementare il peso delle detrazioni per le ristrutturazioni. 

    L’attuale assetto di bonus ristrutturazioni ordinario, sismabonus ed ecobonus prevede una doppia aliquota, comune a tutte le agevolazioni:

    • per le abitazioni principali i contribuenti che ristrutturano hanno diritto a una detrazione del 50%, da recuperare nel corso di dieci rate annuali in dichiarazione, 
    • per tutte le altre lo sconto è più contenuto, al 36 per cento.

    L'assetto è in vigore dal 1° gennaio del 2024 

    Il Ddl di Bilancio interviene proprio per evitare il taglio, e proroga l’assetto attuale: si andrà avanti un altro anno, insomma, con il 50% per le prime case e il 36% per le altre. 

    Tutte le altre condizioni per accedere agli sconti, come i massimali di spesa o i requisiti tecnici dei singoli lavori, sono immitutate come resta anche il bonus mobili per un altro anno.

    Si resta in attesa della lettura del DDL appena approvato. 

  • Accise

    Aumentano le sigarette: cosa prevede il DDL di Bilancio 2027

    Il Governo ha approvato in data 28 ottobre il DDL di Bilancio 2027 con tante novità.

    Molte delle anticipazioni su irpef, forfettarie e cedolare secca sono state confermate, ma si attende il testo del provvedimento per maggiori dettagli.

    Tra le novità assoluta spuntano invece:

    • l'aumento del prezzo delle sigarette,
    • e una proroga per i giochi,

    vediamo di cosa si tratta.

    Aumentano le sigarette: cosa prevede il DDL di Bilancio 2027

    Da quanto è stato dichiarato alla stampa dopo il Cdm dei ieri si apprende che la manovra finanziaria reca novitò anche per quato di competenza delle Dogane.

    In particolare, ci si attende una proroga per il Gratta&Vinci e una quinta estrazione del Lotto

    Inoltre, aumenta il prelievo per la Preu su Slot e Vlt e proroghe delle concessioni di apparecchi, scommesse e bingo di durata triennale e molto più onerose.

    Il Governo chiede fondi al settore dei giochi.

    A ciò si aggiunge un doppio aumento sui pacchetti di sigarette.

    Gia dal 2027 ci sarebbe un doppio aumento:

    • al 1° gennaio 
    • al 1° luglio.

    Il percorso era stato fissato dalla legge di Bilancio 2026, con un rialzo progressivo delle accise su sigarette, sigaretti e trinciato nel triennio 2026-2028. 

    Per le sigarette l’importo specifico fisso, oggi a 32 euro ogni mille pezzi, salirà a 35,50 euro a gennaio e arriverebbe a 38,50 euro dal 1° luglio, sei mesi prima del previsto. 

    Si attendono ulteriori dettagli dal testo approvato di DDL di bilancio 2027 e successivamente, se dovesse essere confermato dal Parlamento si attendono anche le istruzioni operative delle Dogane, come sempre necessarie per la fase attuativa e l'aggiornamento dei listi dei pacchetti di sigarette delle singole marche.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Tax Control Framework: Linee operative CNDCEC 2026

    Il CNDCEC ha pubblicato le Linee operative per la certificazione del Tax Control Framework (TCF), il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale delle imprese. 

    Il documento, approvato il 27 ottobre 2026 dallo stesso Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), è stato elaborato dall'Osservatorio Adempimento Collaborativo e Tax Control Framework.

    Le Linee operative per la certificazione del TCF forniscono ai professionisti iscritti nell'apposito elenco criteri di valutazione, strumenti di verifica e standard documentali per svolgere le attività di certificazione e attestazione del sistema di controllo del rischio fiscale.

    Perché sono importanti le nuove Linee operative sul TCF

    Il documento rappresenta un riferimento operativo nell'ambito della riforma dell'adempimento collaborativo, che prevede la certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale da parte di professionisti indipendenti.

    L'articolo 4 del Dlgs n. 128/2015, modificato dal Dlgs n. 221/2023, richiede infatti che il Tax Control Framework sia certificato da professionisti qualificati, iscritti agli Albi dei commercialisti o degli avvocati.

    L'importanza delle nuove Linee operative consiste nell'introduzione di un quadro metodologico uniforme, utile a rendere le verifiche documentabili, tracciabili e coerenti con le Linee Guida dell'Agenzia delle Entrate.

    Per i professionisti, ciò significa disporre di indicazioni sulle attività da svolgere, sulle evidenze da acquisire e sui criteri da utilizzare per esprimere il giudizio professionale.

    Certificazione del Tax Control Framework: le tre attività disciplinate

    Le Linee operative individuano tre principali ambiti di applicazione:

    • Prima certificazione del TCF, finalizzata alla verifica dell'idoneità del sistema di controllo del rischio fiscale.
    • Aggiornamento periodico della certificazione, per accertare il funzionamento dei controlli nel tempo.
    • Attestazione di efficacia operativa, prevista per i contribuenti già ammessi o che avevano presentato domanda di adesione all'adempimento collaborativo prima del 18 gennaio 2024.

    Il documento chiarisce inoltre che la certificazione ha validità triennale e deve essere aggiornata alla scadenza. Una nuova certificazione è richiesta anche in presenza di modifiche organizzative che comportino il complessivo aggiornamento del sistema.

    Come si svolgono le verifiche: certificazione di disegno ed efficacia operativa

    Il documento, articolato in quattro capitoli, distingue due momenti fondamentali della verifica.

    La certificazione di disegno riguarda l'adeguatezza della struttura del TCF e dei controlli previsti per mitigare i rischi fiscali. Il professionista individua il perimetro delle verifiche ed effettua i test sull'impostazione del sistema.

    La certificazione di efficacia operativa riguarda invece il concreto funzionamento dei controlli nel tempo, attraverso procedure di verifica e test documentati.

    Entrambe le valutazioni interessano i controlli generali (Company Level Assessment) e quelli specifici relativi ai singoli rischi fiscali (Activity Level Assessment).

    Un capitolo è dedicato anche alla certificazione del TCF di gruppo integrato, con indicazioni sulle verifiche relative alle società coinvolte.

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    Indipendenza e responsabilità dei professionisti

    Le Linee operative attribuiscono particolare importanza alla centralità del rischio fiscale, all'utilizzo di evidenze documentali verificabili e alla tracciabilità del giudizio professionale.

    Il certificatore deve rispettare requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, garantendo rigore tecnico e coerenza con la normativa vigente.

    Il presidente Elbano de Nuccio, all'atto della pubblicazione delle linee guida ha evidenzia il valore del documento come strumento operativo per una funzione professionale particolarmente delicata e responsabilizzante.

    Le nuove indicazioni mirano quindi a supportare i certificatori nell'esecuzione delle verifiche e nella documentazione delle valutazioni effettuate, rafforzando l'affidabilità del sistema di controllo del rischio fiscale delle imprese.

  • Contenzioso Tributario

    Un parere di ChatGPT può essere utilizzato nel processo tributario?

    Un contribuente presenta in giudizio una risposta di ChatGPT per sostenere la propria interpretazione della normativa fiscale. 

    La Corte tributaria del Veneto chiarisce i limiti del parere generato dall'intelligenza artificiale.

    Una risposta di ChatGPT può essere utilizzata per sostenere le proprie ragioni davanti a un giudice tributario? 

    E quale valore può avere nell'interpretazione di una norma fiscale?

    La questione è stata affrontata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto nella sentenza n. 431/2026, depositata il 14 maggio 2026, nell'ambito di una controversia riguardante il bonus ristrutturazioni.

    Un contribuente aveva depositato un parere ottenuto tramite ChatGPT per sostenere la propria interpretazione dell'articolo 16-bis del TUIR. 

    I giudici, tuttavia, hanno ritenuto che il documento non contenesse elementi sufficienti per verificarne l'affidabilità, escludendo che potesse assumere un rilievo decisivo nella controversia.

    Perché il contribuente ha presentato un parere di ChatGPT?

    La vicenda nasce dal disconoscimento di una detrazione fiscale relativa ai lavori di ristrutturazione di un immobile situato nel centro storico.

    L'edificio, inizialmente destinato ad abitazione e classificato nella categoria catastale A/4, era stato ristrutturato e trasformato in una struttura turistico-ricettiva, con successivo accatastamento nella categoria D/2.

    L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la detrazione prevista dall'articolo 16-bis del TUIR, recuperando 2.400 euro di IRPEF per il 2016 e applicando sanzioni per 2.160 euro.

    Secondo il contribuente, l'agevolazione doveva essere riconosciuta perché l'immobile aveva destinazione residenziale al momento dell'esecuzione degli interventi, indipendentemente dal successivo cambio d'uso.

    Per rafforzare questa interpretazione, nel giudizio d'appello aveva depositato una risposta sul significato letterale della disposizione ottenuta attraverso ChatGPT di OpenAI.

    Perché i giudici non hanno considerato decisiva la risposta di ChatGPT?

    La Corte ha dedicato una parte della motivazione all'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito giudiziario.

    Nella sentenza viene riconosciuto che l'AI può rappresentare uno strumento di supporto per gli operatori del diritto, ma si evidenziano anche i rischi di errori e condizionamenti, compresi quelli legati alle modalità con cui vengono formulate le domande.

    I giudici hanno richiamato il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), soffermandosi sul considerando 61, relativo all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia.

    La pronuncia richiama inoltre le raccomandazioni del Consiglio Superiore della Magistratura dell'8 ottobre 2025, che evidenziano la necessità di garantire:

    • la trasparenza dell'elaborazione algoritmica;
    • la possibilità di verificare e contestare i risultati prodotti dall'AI;
    • l'autonomia valutativa del giudice.

    Nel caso esaminato, il parere depositato dal contribuente non conteneva elementi idonei a consentire le verifiche ritenute necessarie.

    La Corte ha pertanto concluso che l'allegazione del documento ottenuto attraverso ChatGPT non poteva avere rilievo decisivo ai fini dell'interpretazione della norma controversa.

    ChatGPT può sostituire l’interpretazione del giudice?

    La sentenza non introduce un divieto generale di utilizzare ChatGPT nei procedimenti tributari.

    Il Collegio ribadisce, però, che l'interpretazione della legge compete al giudice, il quale deve considerare il significato letterale delle disposizioni, la loro finalità e la volontà del legislatore.

    La risposta dell'intelligenza artificiale non può quindi sostituire questa valutazione.

    Nel caso concreto, i giudici hanno ritenuto che l'articolo 16-bis del TUIR richiedesse la destinazione residenziale dell'immobile, mantenuta al termine dei lavori oppure acquisita attraverso gli interventi edilizi.

    Poiché l'immobile era stato trasformato da abitazione in struttura turistico-ricettiva, la Corte ha confermato il disconoscimento del bonus ristrutturazioni.

    È stata respinta anche la richiesta di disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa.

    La sentenza n. 431/2026 pone dunque al centro il problema della verificabilità delle risposte generate dall'intelligenza artificiale quando vengono utilizzate per sostenere argomentazioni giuridiche.

    Nel caso esaminato, la produzione del parere di ChatGPT non è stata sufficiente a modificare l'esito della controversia fiscale.

  • Contribuenti minimi

    Forfettari 2027: aumenta la soglia d’ingresso

    Il Cdm ha approvato il DDL di Bilancio 2027 con tutte le novità che dovrebbero entrare in vigore dal 1 gennaio prossimo. Tra le altre analizziamo le novità per i contribuenti in regime forfettario con l'aumento della soglia di ingresso.

    Chi potrà applicare il forfettario nel 2027?

    Se l'innalzamento della soglia sarà approvato con decorrenza dal 1° gennaio 2027, il nuovo limite dovrebbe essere verificato prendendo come riferimento i ricavi e compensi dell'anno precedente, ossia il 2026.

    Si consideri, ad esempio, un professionista che nel corso del 2026 abbia incassato compensi per 95.000 euro.

    Con l'attuale limite di 85.000 euro, tale importo non consentirebbe l'accesso al regime nell'anno successivo. 

    Con la nuova soglia, invece, il contribuente potrebbe applicare il forfettario nel 2027 ai fini delle imposte dirette, purché siano rispettate tutte le altre condizioni richieste dalla legge.

    Per la verifica dei ricavi e compensi rileva generalmente il criterio di cassa, mentre per gli imprenditori che nell'anno precedente hanno adottato la contabilità ordinaria assume rilievo il criterio di competenza.

    Resta necessario attendere la formulazione definitiva della disposizione, anche per conoscere le eventuali regole di coordinamento con i limiti di fuoriuscita dal regime.

    Forfettari 2027: aumenta la soglia di ingresso

    Il regime forfettario di cui alla Legge n 190 del 2014 secondo le anticipazioni dovrebbe essere modificato dal DDL di Bilancio 2027 appena approvato ma il cui testo non è ancora disponibile.

    Come specificato dal comunicato stampa del Governo La soglia per l’accesso al regime forfetario ai fini delle imposte sui redditi passa da 85.000 a 100.000 euro. Ai fini dell’esenzione dall’IVA la soglia resta a 85.000 euro, in attesa dell’autorizzazione dell’Unione europea. 

    La modifica, se confermata durante l'iter parlamentare, consentirebbe a un maggior numero di professionisti, lavoratori autonomi e piccoli imprenditori di beneficiare della tassazione sostitutiva del 15%, oppure del 5% nei casi previsti dalla normativa.

    Attenzione, però, a una distinzione importante: la soglia di 100.000 euro varrebbe per le imposte sui redditi, ma non automaticamente per l'IVA. Su quest'ultimo fronte, infatti, resterebbe fermo il limite di 85.000 euro, almeno fino all'eventuale autorizzazione dell'Unione europea.

    Regime forfettario 2027: cosa cambia con la soglia di 100.000 euro?

    La principale novità annunciata dal Governo consiste nell'ampliamento del limite economico previsto per l'applicazione del regime disciplinato dall'articolo 1, commi 54 e seguenti, della Legge n. 190/2014.

    Attualmente, per accedere o permanere nel forfettario, i ricavi e compensi dell'anno precedente non devono superare 85.000 euro, ferma restando la verifica degli altri requisiti.

    Dal 2027 il limite potrebbe salire a 100.000 euro, permettendo di utilizzare il sistema di determinazione forfettaria del reddito anche a contribuenti oggi esclusi per il superamento della soglia ordinaria.

    Il vantaggio consiste nella possibilità di continuare ad applicare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, calcolata sul reddito determinato attraverso i coefficienti di redditività previsti per le diverse attività.

    La convenienza effettiva, tuttavia, dipende dalla situazione individuale del contribuente, anche considerando le spese realmente sostenute, i contributi previdenziali e le detrazioni eventualmente utilizzabili nel regime ordinario.

    Forfettario 2027: perché la soglia IVA rimane a 85.000 euro?

    L'aumento a 100.000 euro non comporterebbe, almeno inizialmente, un'estensione automatica delle agevolazioni IVA.

    Il comunicato diffuso al termine del Consiglio dei Ministri chiarisce infatti che l'esenzione IVA rimane collegata alla soglia di 85.000 euro, in attesa dell'autorizzazione europea.

    La ragione è legata alla disciplina comunitaria sulle piccole imprese. 

    L'articolo 284 della direttiva 2006/112/CE stabilisce, per la franchigia IVA nazionale, un limite massimo di 85.000 euro di volume d'affari annuo.

    Per consentire una soglia superiore sarebbe pertanto necessario ottenere una specifica deroga, secondo le procedure previste dalla normativa europea.

    Ne deriva la possibilità che, almeno nella fase iniziale, il regime forfettario presenti due differenti limiti di riferimento:

    • Fino a 85.000 euro: applicazione del regime agevolato ai fini delle imposte sui redditi e, nel rispetto dei requisiti, della franchigia IVA.
    • Oltre 85.000 e fino a 100.000 euro: possibile applicazione della tassazione forfettaria sui redditi, senza beneficiare automaticamente dell'esenzione IVA.

    Si tratterebbe di un cambiamento rilevante rispetto all'attuale impostazione del regime, nel quale le agevolazioni relative alle imposte dirette e all'IVA sono strettamente collegate.

    Forfettario 2027: cosa succede al limite dei redditi da lavoro dipendente?

    Un ulteriore elemento da considerare riguarda i contribuenti che, oltre all'attività autonoma, percepiscono redditi da lavoro dipendente o assimilati.

    La normativa sul forfettario prevede una specifica causa ostativa collegata all'ammontare di tali redditi conseguiti nell'anno precedente, con le eccezioni stabilite dalla legge.

    Per il 2026 il limite è stato fissato a 35.000 euro, rispetto alla soglia ordinaria di 30.000 euro.

    In assenza di una nuova proroga o di ulteriori modifiche, per l'accesso al regime nel 2027 il limite tornerebbe a 30.000 euro.

    L'innalzamento della soglia dei ricavi e compensi a 100.000 euro, quindi, non eliminerebbe le altre condizioni di accesso e le cause di esclusione.

    Chi intende applicare il regime nel 2027 dovrà verificare entrambi gli aspetti, si resta in attesa di poter studiare il testo del DDL approvato ma non ancora disponibile.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Tax credit librerie 2026: ultimo giorno per la domanda

    Dal 14 settembre e fino al 30 ottobre è possibile inviare le domande per il tax credit librerie sulla piattaforma del Direzione generale Biblioteche e diritti d'autore.

    Si comunica che è possibile presentare domanda per l'anno 2026, per il riconoscimento del credito di imposta in conformità al decreto interministeriale repertorio n 215 del 24/4/2018, riferita ai dati economici dell'anno 2025, dalle ore 12:00 del 14 settembre 2026 fino al 30 ottobre 2026 alle ore 12:00, esclusivamente mediante questo portale:

    Si precisa che la dotazione finanziaria complessiva della procedura ammonta anche per il 2026 a ‪euro 8.250.000.

    Tax credit librerie 2025: domande entro il 31 ottobre

    A partire dalle ore 12 del 14 settembre 2026 è possibile presentare esclusivamente online le domande per il riconoscimento del credito d’imposta relativo al Tax Credit Librerie.

    Con l'occasione si avvisa che anche per l'anno in corso nella domanda dovrà essere specificata la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media, grande).

    Si segnala inoltre che gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l'accesso al portale nell'anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.

    Per ogni dettaglio è possibile consultare la guida alla compilazione della domanda.

    Si fa presente che la guida, che ha il solo scopo esemplificativo, potrebbe lievemente differire, nella forma grafica e in alcune denominazioni, dalla release attualmente online.

    Eventuali richieste di informazioni potranno essere indirizzate a taxcreditlibrerie@cultura.gov.it

  • Senza categoria

    Dehors, nuove regole: meno autorizzazioni e SCIA per le strutture chiuse

    Il Consiglio dei ministri approva in esame preliminare il decreto legislativo sul riordino delle concessioni per i dehors. Previste semplificazioni nelle aree di interesse storico e artistico, ma restano vincoli per i beni culturali di valore eccezionale. Nuove disposizioni anche per le strutture installate durante l'emergenza.

    Cambiano le regole per l'installazione dei dehors di bar, ristoranti e attività alberghiere, con procedure semplificate per l'occupazione degli spazi pubblici di interesse culturale o paesaggistico e specifiche tutele per i monumenti e i beni di particolare pregio.

    Quando entrano in vigore le nuove regole sui dehors?

    Il decreto legislativo ha ricevuto il via libera del Consiglio dei ministri soltanto in esame preliminare.

    Le disposizioni descritte costituiscono quindi il contenuto del provvedimento approvato in questa fase e non devono essere considerate già operative.

    Le novità riguardano sia le procedure autorizzative per bar, ristoranti e imprese alberghiere, sia le competenze dei Comuni nella regolamentazione degli spazi pubblici, con particolare attenzione alla tutela dei beni culturali, alla sicurezza e all'accessibilità.

    Dehors nei centri storici: quando non serve l’autorizzazione

    Una delle principali novità riguarda l'installazione di strutture amovibili negli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico.

    Il decreto prevede che tali installazioni non siano subordinate alle autorizzazioni previste dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42/2004).

    L'esenzione, tuttavia, non riguarda le aree strettamente prospicienti beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale, tra cui monumenti nazionali, edifici religiosi di eccezionale valore culturale, fontane di straordinario rilievo urbano e complessi scultorei.

    Resta comunque obbligatorio rispettare la disciplina sull'occupazione di suolo pubblico e ottenere il relativo titolo autorizzatorio.

    Beni culturali di valore eccezionale: elenchi entro 30 giorni

    Per individuare le aree nelle quali continueranno ad applicarsi le autorizzazioni culturali e paesaggistiche, il decreto prevede un sistema di elenchi specifici.

    Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura dovrà individuare i beni di valore eccezionale e le aree strettamente prospicienti.

    Gli elenchi saranno consultabili anche attraverso un sistema informativo territoriale georeferenziato e saranno aggiornati ogni tre anni.

    Per le installazioni in queste aree, il rilascio delle autorizzazioni dovrà tenere conto di parametri quali la visibilità del bene culturale, la distanza delle strutture, il decoro e l'omogeneità degli arredi, oltre alla possibilità di fruire del bene stesso.

    Autorizzazioni per i dehors: silenzio assenso dopo 45 giorni

    Il decreto introduce un termine di 45 giorni per pronunciarsi sulle autorizzazioni nelle aree soggette a tutela.

    Trascorso questo periodo senza una pronuncia, l'assenso si intende acquisito.

    Il parere negativo potrà essere espresso soltanto quando non sia possibile individuare specifiche prescrizioni che consentano di armonizzare le strutture con il contesto tutelato.

    Ulteriori semplificazioni potranno derivare dagli accordi tra i Comuni e gli uffici territoriali del Ministero della Cultura.

    I regolamenti comunali o le deliberazioni di Giunta potranno recepire tali accordi, definendo preventivamente criteri e prescrizioni per l'installazione dei dehors. Quando le strutture rispettano le condizioni stabilite, l'installazione sarà considerata autorizzata oppure sottoposta a una procedura semplificata.

    Dehors chiusi: prevista la SCIA alternativa al permesso di costruire

    Sul piano edilizio, il provvedimento stabilisce che l'installazione delle strutture amovibili che configurano spazi chiusi sia soggetta a SCIA alternativa al permesso di costruire.

    Rimane ferma la disciplina vigente per gli interventi di edilizia libera.

    I regolamenti comunali dovranno inoltre prevedere disposizioni specifiche per garantire la sicurezza e l'accessibilità degli spazi pubblici.

    In particolare, dovranno essere assicurati il transito dei veicoli di soccorso e spazi adeguati sui marciapiedi per il passaggio dei pedoni e delle persone con capacità motoria limitata o impedita.

    Dehors installati durante l'emergenza: domanda entro 90 giorni

    Il decreto interviene anche sulle strutture amovibili installate in base alla disciplina emergenziale prevista dall'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge n. 137/2020.

    Per quelle collocate nelle aree strettamente prospicienti beni culturali di valore eccezionale sarà necessario presentare un'istanza di autorizzazione entro 90 giorni dalla pubblicazione degli elenchi predisposti dal Ministero della Cultura.

    In caso di diniego, le strutture dovranno essere rimosse e i luoghi ripristinati entro 60 giorni dal 30 giugno 2027.

    Fino a tale data resteranno salvi gli effetti del titolo per l'occupazione del suolo pubblico.