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Affitti commerciali al 21 per cento nei temi della Legge di Bilancio 2027
Oggi il Consiglio dei Ministri affronterà il primo importante passaggio della Legge di Bilancio 2027.
In particolare, si dovrà approvare la bozza di DDL di bilancio che inizia ufficialmente il suo iter di approvazione che come ogni anni si concluderà entro il 31 dicembre con la pubblicazione in GU.
Tra le misure più attese la cedolare secca al 21% per gli affitti commerciali.
Leggi anche Legge di Bilancio 2027: flat tax, cedolare affitti commerciali e altro
Affitti commerciali al 21 per cento nei temi della Legge di Bilancio 2027
In sintesi l'ipotesi al vaglio del Governo riguarda la cedolare secca anche per i negozi
L’allargamento della tassa piatta anche agli affitti commerciali potrebbe riguardare gli immobili fino a 300 metri quadrati. L’ipotesi allo studio sarebbe quella di introdurre un’aliquota al 21%, con una riduzione al 10% nei centri metropolitani.
La misura sugli immobili commerciali ha visto l'attenzione di lunga data da parte di Confedilizia e Fimaa Confcommercio, che hanno più volte chiesto una maggiore attenzione del Fisco, per sostenere botteghe, bar, ristoranti e negozi di prossimità che, soprattutto nei piccoli centri, fanno sempre più fatica a sopravvivere.
Maurizio Leo ha replicato in varie occasioni che è una questione di risorse.
Se approvata la cedeloare sugli affitti commerciali, potrebbe realizzare quello che non era riuscito con la riforma fiscale. Nella legge delega era già stata prevista la possibilità, rimasta inattuata, di applicare un prelievo agevolato sugli immobili commerciali affittati da persone fisiche a soggetti esercenti un’attivita’ d’impresa, un’arte o una professione.
Ricordiamo che la misura è stata istituita, e poi non confermata, già dalla manovra del 2019 e per i contratti stipulati quell’anno.
Quella versione consisteva in un’aliquota al 21% per i redditi da locazione degli immobili classificati C/1, di superficie fino a 600 metri quadri.
Il Governo però ora non vorrebbe replicare identicamente l’assetto del 2019, mentre l’idea del viceministro Leo è andare alla ricerca di un equilibrio che potrebbe portare a limitare la novità a certe categorie.
Vedremo oggi se approvta la norma in bozza del DDL di bilancio.
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Titolare effettivo: dal 10.07.2027 nuovi formati UE per comunicare i dati al Registro
Nuove regole europee per la comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva: il Regolamento UE 2026/2354 stabilisce informazioni obbligatorie, formati standardizzati e controlli per l'accettazione delle comunicazioni.
Dal 10 luglio 2027 entreranno in applicazione le nuove disposizioni europee sui formati da utilizzare per comunicare le informazioni relative ai titolari effettivi ai registri centrali degli Stati membri.
Le novità sono contenute nel Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2354 della Commissione del 16 ottobre 2026, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 22 ottobre 2026.
Il provvedimento dà attuazione all'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2024/1640, nell'ambito del nuovo quadro europeo antiriciclaggio, e punta a rendere più omogenee, complete e interoperabili le informazioni contenute nei registri nazionali.
Vediamo quali dati dovranno essere comunicati e quali sono le principali novità per società e altri soggetti interessati.
Titolare effettivo: quali informazioni devono essere trasmesse
L'articolo 1 del regolamento individua i formati per comunicare i dati identificativi delle persone fisiche individuate come titolari effettivi.
Tra le informazioni previste figurano:
- nome e cognome completi;
- luogo e data di nascita;
- indirizzo e Paese di residenza;
- cittadinanza o cittadinanze;
- tipo, numero e Paese di rilascio del documento di identità.
Accanto ai dati anagrafici occorre indicare la natura e la portata dell'interesse beneficiario, precisando se la proprietà sia diretta o indiretta.
Per le società, la percentuale di partecipazione deve poter essere espressa con due cifre decimali.
Il regolamento distingue inoltre diverse modalità di esercizio del controllo, tra cui diritti di voto, poteri di nomina, diritti di veto, accordi fiduciari e rapporti familiari.
È prevista anche l'indicazione della data dalla quale il soggetto detiene l'interesse beneficiario.
Società con partecipazioni indirette: come rappresentare la catena di controllo
Una delle novità più rilevanti riguarda le strutture proprietarie complesse, nelle quali la titolarità effettiva è riconducibile a partecipazioni detenute attraverso più società o istituti giuridici.
L'articolo 2 e l'allegato I prevedono che le informazioni sull'assetto proprietario e di controllo siano trasmesse mediante dati strutturati oppure attraverso il caricamento di un file.
La rappresentazione grafica della struttura, o organigramma, deve consentire di individuare:
- società e altri soggetti coinvolti;
- eventuali rapporti fiduciari;
- collegamenti diretti e indiretti;
- percentuali di partecipazione;
- persone fisiche che esercitano il controllo finale.
L'obiettivo è rendere ricostruibile l'intera catena proprietaria, anche quando comprende più livelli societari.
Trust e istituti giuridici: informazioni sul patrimonio e sui beneficiari
Specifiche disposizioni, contenute nell'articolo 3, riguardano i trust e gli istituti giuridici affini.
Le informazioni comprendono l'identificativo dell'istituto, gli atti costitutivi o equivalenti, il diritto applicabile, l'eventuale revocabilità e le finalità perseguite.
È inoltre prevista una classificazione del valore delle attività detenute o amministrate attraverso fasce patrimoniali, da importi inferiori a 1.000 euro fino a valori superiori a 50 milioni di euro.
Per i beneficiari, i formati distinguono i soggetti identificabili individualmente dalle classi di beneficiari non ancora identificabili singolarmente.
Comunicazioni al Registro: controlli sui dati e decorrenza
L'articolo 5 introduce una lista minima di controllo che gli organismi responsabili dei registri centrali devono rispettare prima di accettare le informazioni trasmesse.
La comunicazione deve contenere i dati personali del titolare effettivo e quelli necessari a individuare la natura e la portata del suo interesse beneficiario.
Per società e istituti giuridici sono richiesti anche i dati identificativi di base e, nei casi previsti, quelli relativi alla struttura proprietaria.
Gli allegati tecnici stabiliscono inoltre regole uniformi di compilazione: le date devono seguire il formato aaaa-mm-gg, mentre gli indirizzi devono rispettare campi standardizzati.
Le nuove disposizioni si applicano dal 10 luglio 2027, come stabilito dall'articolo 6.
Per le registrazioni già effettuate prima di tale data non è previsto un adeguamento immediato e generalizzato ai nuovi formati; gli Stati membri potranno tuttavia richiederne l'utilizzo in occasione dei successivi aggiornamenti.
Il regolamento disciplina quindi le modalità tecniche della comunicazione, senza introdurre autonomamente un nuovo termine generalizzato per la presentazione delle dichiarazioni in Italia.
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Accertamento fiscale alla Srl: l’amministratore di fatto non può impugnarlo
La Cassazione, con l’ordinanza n. 25997/2026, chiarisce che la semplice notifica dell’avviso di accertamento non attribuisce il diritto di ricorso se la pretesa tributaria riguarda esclusivamente la società.
L’amministratore di fatto di una Srl non è legittimato a impugnare un avviso di accertamento intestato alla società, anche quando l’atto gli sia stato notificato personalmente.
Per presentare ricorso non basta infatti essere destinatari della notifica: occorre che dall’accertamento derivi una pretesa tributaria direttamente riferibile al soggetto che agisce in giudizio.
È quanto stabilito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 25997 del 30 settembre 2026, che ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ribadendo la distinzione tra il destinatario materiale della notificazione e il soggetto effettivamente obbligato nei confronti del Fisco.
Per la Cassazione la legittimazione all'impugnazione dell'atto impositivo non discende dalla mera circostanza materiale della sua notificazione, ma postula che il ricorrente sia destinatario della pretesa tributaria in esso recata.
Accertamento alla Srl: il caso esaminato dalla Cassazione
La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2007, emesso dall’Agenzia delle Entrate di Caserta nei confronti di una Srl in liquidazione.
A seguito di una verifica della Guardia di finanza, l’Amministrazione finanziaria aveva accertato maggiori imponibili ai fini IRES e IRAP, oltre a ricavi non dichiarati rilevanti ai fini IVA, procedendo al recupero delle imposte e all’irrogazione delle relative sanzioni.
L’avviso era stato notificato anche a una persona fisica indicata come amministratore di fatto della società.
Quest’ultima aveva impugnato l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, contestando, tra l’altro, la decadenza dell’ufficio dal potere di accertamento e l’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto.
La Ctp aveva accolto il ricorso, ritenendo tardiva la notifica dell’accertamento.
Successivamente, la Commissione tributaria regionale, con sentenza n. 7841/2019, aveva parzialmente riformato la decisione, riconoscendo la tempestività dell’accertamento soltanto per alcuni rilievi.
L’Agenzia delle Entrate aveva quindi presentato ricorso in Cassazione, contestando preliminarmente la legittimazione dell’amministratore di fatto a impugnare un atto rivolto esclusivamente alla società.
Amministratore di fatto: quando può impugnare l’accertamento?
La Suprema Corte ha accolto la posizione dell’Amministrazione finanziaria.
Secondo i giudici, la legittimazione a impugnare un atto impositivo non deriva dalla semplice circostanza che l’avviso sia stato notificato a una determinata persona, ma richiede che questa sia effettivamente destinataria della pretesa fiscale.
Per stabilire chi possa proporre ricorso occorre quindi esaminare il contenuto dell’accertamento e verificare quali effetti esso produca direttamente nella sfera giuridica del ricorrente.
La Cassazione richiama, in particolare, i precedenti orientamenti espressi con le pronunce n. 26702/2022 e n. 12864/2025.
La rappresentanza legale e processuale della società spetta agli amministratori formalmente investiti di tale potere, fatti salvi i presupposti residuali previsti dall’articolo 62 del Dpr n. 600/1973.
Di conseguenza, la sola qualifica di amministratore di fatto non consente di agire in giudizio per contestare un debito tributario della società.
La notifica dell’avviso non attribuisce automaticamente il diritto di ricorso
Nel caso esaminato, l’avviso di accertamento riguardava esclusivamente la Srl.
Non era stata formulata alcuna pretesa tributaria direttamente nei confronti dell’amministratore di fatto, né gli era stata attribuita un’obbligazione solidale o una sanzione personale.
La semplice indicazione del suo nominativo nell’atto e la successiva notificazione non erano quindi sufficienti a renderlo destinatario della pretesa fiscale.
La Corte ha inoltre chiarito che neppure l'eventuale erronea attribuzione della qualifica di amministratore di fatto può giustificare autonomamente il ricorso.
L’interesse ad agire, ai sensi dell’articolo 100 del Codice di procedura civile, deve infatti corrispondere a un’utilità concreta derivante dalla decisione del giudice.
Non è sufficiente chiedere l’annullamento dell’atto soltanto per contestare una qualifica attribuita dall’Amministrazione finanziaria, quando tale indicazione non determina conseguenze giuridiche immediatamente pregiudizievoli per l’interessato.
La decisione: ricorso inammissibile e sentenza cassata senza rinvio
Alla luce di questi principi, la Cassazione ha ritenuto erronea la decisione dei giudici tributari che avevano riconosciuto all’amministratore di fatto la possibilità di contestare l’accertamento.
La Corte ha quindi accolto il primo motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbite le ulteriori questioni relative all’accertamento e al ricorso incidentale.
La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio ed è stato dichiarato inammissibile il ricorso originario.
L’amministratore di fatto è stato inoltre condannato al pagamento delle spese dei tre gradi di giudizio oltre alle spese prenotate a debito.
La pronuncia conferma dunque che, nel contenzioso tributario, la possibilità di impugnare un avviso di accertamento dipende dalla titolarità della posizione giuridica direttamente interessata dalla pretesa fiscale, non dalla sola ricezione dell’atto.
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Pacchi extra UE: dal 1° novembre tassa di 2 euro, istruzioni ADM
Dal 1° novembre 2026 entra in applicazione in tutta l'Unione europea un nuovo contributo doganale di 2 euro per articolo sulle vendite a distanza di beni importati.
La Commissione europea pubblica una guida aggiornata che chiarisce le modalità di applicazione e il rapporto con il dazio temporaneo di 3 euro. In Italia, invece, il contributo nazionale di 2 euro per spedizione è stato rinviato al 1° dicembre.
La Commissione europea, Direzione generale Fiscalità e Unione doganale (DG TAXUD), ha pubblicato il 7 ottobre 2026 la guida aggiornata The temporary EUR 3 customs duty and the Union handling fee – Guidance for Member States and Trade, nella versione del 5 ottobre 2026.
Il documento fornisce indicazioni agli Stati membri e agli operatori economici sull'applicazione del dazio temporaneo di 3 euro, in vigore dal 1° luglio 2026, e della nuova tassa di gestione dell'Unione (Union Handling Fee – UHF) di 2 euro, applicabile dal 1° novembre 2026.
La guida affronta, tra l'altro, l'individuazione delle merci soggette ai prelievi, il calcolo degli importi, gli obblighi dei dichiaranti doganali, le garanzie, i rimborsi e il trattamento IVA.
Perché è stato introdotto il dazio di 3 euro
La nuova disciplina nasce dalla riforma doganale europea sul commercio elettronico.
Con il regolamento (UE) 2026/382 dell'11 febbraio 2026 è stata eliminata la precedente franchigia dai dazi doganali per le spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, prevista dagli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1186/2009.
In sostituzione, dal 1° luglio 2026 è stato introdotto un dazio temporaneo di 3 euro per articolo doganale, applicabile fino al 1° luglio 2028 alle spedizioni fino a 150 euro rientranti nelle condizioni previste dalla normativa.
La misura riguarda, in particolare, le importazioni effettuate con il regime IOSS e determinate spedizioni postali, comprese quelle dichiarate attraverso regimi IVA alternativi.
Nuova tassa europea di 2 euro: a cosa si applica in vigore dal 1 novembre
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con l’avviso del 23 ottobre 2026, ha fornito le prime indicazioni operative sull’applicazione della Union Handling Fee (UHF) e sull’introduzione degli identificativi di prodotto (PID) per le vendite a distanza di beni importati. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° novembre 2026.
Union Handling Fee: importo e ambito di applicazione
Dal 1° novembre 2026 entra in vigore la Union Handling Fee (UHF), una tassa a importo fisso istituita dall’articolo 20 del nuovo Codice Doganale dell’Unione (nCDU), applicabile alle merci immesse in libera pratica nell’ambito delle vendite a distanza.
L’importo, stabilito dalla Commissione europea in 2 euro per articolo, è indipendente dal valore della merce e riguarda sia le spedizioni di valore non superiore a 150 euro sia quelle di valore superiore. La misura è stata definita dal Regolamento UE n. 2026/2152 del 21 ottobre 2026, pubblicato il giorno successivo.
La UHF costituisce una risorsa propria destinata a coprire i costi delle verifiche dei dati, dell’analisi dei rischi, delle infrastrutture informatiche e doganali e dei controlli, compresi i servizi dell’Autorità doganale dell’Unione europea.
Chi è tenuto al pagamento
Secondo l’articolo 20.5 del nuovo Codice Doganale dell’Unione, il pagamento della UHF è a carico del debitore dell’obbligazione doganale all’importazione. Qualora tale obbligazione non sorga, il pagamento compete al soggetto che ne sarebbe stato debitore.
L’avviso precisa che il debitore principale è il dichiarante, individuato secondo un ordine gerarchico tra il titolare IOSS (o il suo rappresentato), il soggetto aderente agli Special Arrangements (o il suo rappresentante) e il rappresentante doganale indiretto.
Per gli aspetti non espressamente disciplinati dall’articolo 20 si applicano, con i necessari adattamenti, le disposizioni relative all’obbligazione doganale.
A differenza del dazio temporaneo di 3 euro, applicato secondo le regole in vigore dal 1° luglio 2026, la UHF ha carattere permanente, non prevede scadenze temporali e non è rimborsabile. L'importo è inoltre imponibile ai fini IVA.
Le modifiche alle procedure doganali
Per consentire l’applicazione della tassa nei sistemi dichiarativi nazionali, la Commissione ha previsto modifiche al Regolamento di esecuzione UE 2015/2447.
Le novità riguardano, in particolare:
La garanzia globale per i soggetti AEO: possibilità di riduzione al 30% dell’importo di riferimento della garanzia globale (CGU) relativa alle merci vendute a distanza.
L’introduzione del codice F00: da utilizzare nel campo DE 14 03 039 000 “Tax Type” per identificare la UHF nei sistemi contabili e informatici doganali.
Identificativi di prodotto obbligatori dal 1° novembre
Sempre dal 1° novembre 2026 diventa obbligatorio l’utilizzo dei Product Identifiers (PID), finalizzati a rafforzare l’analisi dei rischi e i controlli sulle merci commercializzate attraverso vendite a distanza.
L’Agenzia richiama l’introduzione dei nuovi codici documento C127, C128, C129 e Y081, da utilizzare a livello di articolo tra i documenti di supporto (supporting document).
Per gli ulteriori dettagli operativi e dichiarativi, l’avviso rinvia ai documenti di orientamento della DG TAXUD e alla sezione Toolbox.
La Commissione ha chiarito che il termine articolo (item) non coincide necessariamente con il singolo prodotto fisico contenuto nel pacco.
Ai fini del calcolo rileva la voce merceologica della dichiarazione doganale, individuata in base alla classificazione tariffaria, alla descrizione e, quando richiesto, all'origine delle merci.
In pratica, il dazio di 3 euro e la tassa di 2 euro vengono applicati per ciascuna riga della dichiarazione doganale, secondo le regole illustrate nella guida.
Ad esempio, una spedizione del valore di 100 euro contenente due voci merceologiche soggette a entrambi i prelievi comporta 6 euro di dazio temporaneo e 4 euro di UHF, per un totale di 10 euro.
Dal 1° novembre, inoltre, per le operazioni interessate, i dichiaranti devono utilizzare il codice TARIC Y126 nelle dichiarazioni H1, H6 e H7, che attiva l'applicazione della tassa UHF.
Sempre dalla stessa data diventano obbligatori specifici identificativi dei prodotti (PID) per le vendite a distanza di beni importati in spedizioni fino a 150 euro.
In Italia il contributo nazionale di 2 euro slitta al 1° dicembre
Occorre distinguere la nuova tassa europea dal contributo nazionale introdotto dalla legge di Bilancio 2026.
L'articolo 1, commi 126-128, della legge n. 199/2025 ha previsto un contributo amministrativo di 2 euro per ciascuna spedizione proveniente da Paesi extra-UE, di valore dichiarato non superiore a 150 euro.
L'articolo 4 del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162 ne ha differito l'applicazione dal 1° ottobre al 1° dicembre 2026.
Il rinvio è stato confermato dall'Agenzia delle Dogane con il comunicato del 23 settembre 2026.
Si tratta dunque di due contributi distinti: quello europeo è calcolato per articolo doganale, mentre quello italiano è previsto per spedizione.
Rimane da chiarire la compatibilità dell'eventuale cumulo dei due contributi, considerando che l'articolo 20, paragrafo 9, del nuovo Codice doganale consente agli Stati membri di applicare oneri nazionali per servizi specifici diversi da quelli già coperti dalla tassa europea.
Dazio di 3 euro e contributi di 2 euro: tutte le differenze
Caratteristica Dazio UE di 3 € Tassa UE di 2 € (UHF) Contributo italiano di 2 € Normativa Reg. UE 2026/382 Reg. UE 2026/2108, art. 20 Legge 199/2025, commi 126-128 Decorrenza 1° luglio 2026 1° novembre 2026 1° dicembre 2026 Ambito territoriale Tutta l'UE Tutta l'UE Italia Importo 3 € 2 € 2 € Calcolo Per articolo doganale Per articolo doganale Per spedizione Soglia di valore Fino a 150 € Nessuna soglia di 150 € Fino a 150 € Durata Temporaneo, fino al 1° luglio 2028 Permanente Non prevista una scadenza Finalità Prelievo doganale sulle importazioni interessate Copertura dei servizi doganali UE Copertura delle spese amministrative doganali nazionali Attenzione: le tre misure non devono essere considerate automaticamente cumulabili si atttendono chiarimenti in merito
Per la tassa che scatta dal 1 novembre la guida della Commissione precisa che:
La tassa di gestione dell'Unione (Union Handling Fee – UHF) è prevista dall'articolo 20 del nuovo Codice doganale dell'Unione, regolamento (UE) 2026/2108.
L'importo di 2 euro è stabilito da un apposito regolamento delegato della Commissione.
La tassa si applica dal decimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento delegato.
La data di applicazione prevista è il 1° novembre 2026.
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Legge di Bilancio 2027: flat tax, cedolare affitti commerciali e altro
Oggi in Cdm è attesa la bozza di legge di bilancio 2027, dopo le tantissime anticipazioni svelate durante convegni e incontri ufficiali da parte dei rappresentanti del Governo, vediamo le principali novità che dovrebbero essere contenute nella bozza di DDL di Bilancio 2027.
Il vice Ministro Leo in più di una occasione ha confermato le affermazioni del Ministro Giorgetti sintetizzando che tra le priorità della legge, salve le coperture finanziarie, figurano:
- l'ampliamento dell'aliquota irpef del 33% fino ai 60.000, la cosiddetta fascia reddituale del ceto medio,
- la flat tax per i redditi dei giovani, e vedremo con quali misure,
- l'aliquota al 21% per la cedelora secca per gli immobili commerciali, che sarà possibile solo a certe condizioni e criteri.
Leggi anche:
- Cedolare secca al 5% sugli affitti concordati: cosa prevede la proposta per il 2027
- Affitti commerciali al 21 per cento nei temi della Legge di Bilancio 2027
Flat tax a 100mila euro: come funzionerebbe il doppio binario IVA
Una delle indicazioni di maggiore interesse fiscale riguarda il regime forfettario.
Giorgetti ha evidenziato varie volte la possibilità di innalzare ulteriormente il limite di reddito per l’applicazione della flat tax, oggi fissato a 85.000 euro.
La soluzione ipotizzata consentirebbe a professionisti, lavoratori autonomi e ditte individuali con ricavi o compensi fino a 100mila euro di continuare ad applicare l'imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per le nuove attività in presenza dei requisiti previsti.
La principale novità riguarderebbe i contribuenti che superano gli 85mila euro, per i quali verrebbe meno l'esonero dagli obblighi IVA, pur mantenendo il regime agevolato ai fini delle imposte sui redditi.
In particolare, oltre la soglia di 85mila euro scatterebbero l'applicazione dell'IVA in fattura e i relativi adempimenti, comprese liquidazioni, versamenti e dichiarazione annuale, secondo modalità che dovrebbero essere definite dal legislatore.
Il reddito continuerebbe invece a essere determinato forfettariamente, applicando ai ricavi o compensi il coefficiente di redditività previsto per l'attività esercitata.
Tassazione agevolata per gli aumenti di stipendio, focus sui giovani
Un secondo fronte riguarda il costo del lavoro e la tassazione degli incrementi salariali.
Secondo quanto dichiarato dal ministro, si potrebbe intervenire attraverso un vantaggio fiscale collegato agli aumenti di stipendio riconosciuti dalle imprese, con un’attenzione particolare ai lavoratori più giovani.
Giorgetti ha prospettato una “tassazione agevolata, una sorta di flat tax” sugli aumenti salariali, da costruire in parallelo alla disponibilità delle imprese ad aumentare le retribuzioni.
L’obiettivo sarebbe duplice: recuperare parte del potere d’acquisto eroso dall’inflazione e rendere più conveniente per i giovani lavorare in Italia, contrastando almeno in parte il fenomeno della fuga di professionalità verso l’estero.
Il riferimento fatto dal ministro è anche agli interventi già adottati con la precedente manovra sul fronte della fiscalità legata ai rinnovi contrattuali.
L’idea per il 2027 sarebbe quindi quella di proseguire lungo la strada della leva fiscale per favorire l’incremento delle retribuzioni.
Banche ed extraprofitti: Giorgetti frena sul contributo del 5 per cento
Più prudente la posizione del ministro sul possibile nuovo contributo a carico delle banche.
La proposta prevede un contributo del 5 per cento a fronte degli utili realizzati dal settore, con l’obiettivo politico di recuperare 2-3 miliardi di euro da destinare al sostegno di famiglie e imprese e ad altre misure.
Giorgetti non ha tuttavia fatto propria esplicitamente questa soluzione.
Interpellato sul tema, il ministro ha spostato l’attenzione sulla concorrenza nel sistema bancario, osservando che una maggiore competizione può contribuire a ridurre rendite di posizione ed extraprofitti a beneficio della collettività.
Il tema delle banche resta quindi uno dei nodi politici della futura manovra, anche alla luce delle differenti posizioni presenti all’interno della maggioranza.
Legge di bilancio 2027: proroga iperammortamento e voucher AI
Tra le altre misure allo studio del Governo in vista della prossima legge di bilancio figura la possibile proroga di un anno del piano Transizione 5.0 basato sull’iperammortamento.
L’ipotesi, al vaglio del ministero delle Imprese e del made in Italy e del ministero dell’Economia, prevede di spostare dal 30 settembre 2028 al 30 settembre 2029 il termine entro il quale completare gli investimenti agevolati.
L’obiettivo sarebbe offrire alle imprese un orizzonte temporale più ampio e stabile, anche considerando che il nuovo impianto della misura è diventato operativo con alcuni mesi di ritardo.
Il Mimit starebbe inoltre valutando un ampliamento delle spese ammissibili, con particolare attenzione agli investimenti in software cloud e ai modelli di “servitizzazione”, nei quali l’impresa acquista servizi integrati legati all’utilizzo di macchinari o tecnologie invece del solo bene.
Resta però da verificare l’impatto finanziario dell’estensione e l’eventuale necessità di ulteriori stanziamenti: secondo le valutazioni ministeriali, il livello di utilizzo delle risorse disponibili potrebbe consentire la proroga senza un rifinanziamento significativo, ma ogni decisione dipenderà dalle coperture individuate nell’ambito della manovra.
Un secondo intervento allo studio riguarda un nuovo voucher destinato alle micro e piccole e medie imprese che intendono investire in software e soluzioni digitali, con un’attenzione specifica all’intelligenza artificiale.
La misura ipotizzata dal Mimit prevederebbe un contributo compreso indicativamente tra 8.000 e 15.000 euro, modulato in base alla dimensione dell’impresa, e richiederebbe una dotazione complessiva nell’ordine di 200 milioni di euro.
L’accesso all’incentivo potrebbe essere subordinato a un assessment preliminare della maturità tecnologica dell’azienda da cerificare presso istituti iscritti al ministero.
L’obiettivo sarebbe accelerare l’adozione dell’AI soprattutto tra le Pmi italiane, che registrano ancora livelli di utilizzo inferiori alla media europea.
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Quota iscrizione commercialisti 2027: chi paga 50 euro e chi 150 euro
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con informativa n 124 del 23 ottobre pubblica gli importi della quota di contribuzione dovuta per l’anno 2027 da parte di tutti gli iscritti all’Albo e all’elenco speciale.
Tutti i dettagli
Contributo Albo Commercialisti 2027: importi e modalità di versamento
Il Consiglio Nazionale nella seduta del 21 ottobre u.s., ha deliberato di determinare la quota di contribuzione dovuta per l’anno 2027 da tutti gli iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale nonché la quota dovuta dalle Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013, confermando gli importi dell’anno 2026.
Pertanto, la quota di contribuzione per l’anno 2027 viene confermata in:
- € 50,00 per i professionisti iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale che, al 31 dicembre 2026, non abbiano compiuto i 36 anni di età;
- € 150,00 per tutti gli altri iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale;
- € 150,00 per le Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013.
Ai sensi dell’art. 12 lett. q) del D.lgs. 139/2005, gli Ordini territoriali ne curano la riscossione e il successivo accreditamento su delega del Consiglio Nazionale.
Pertanto, le quote riscosse dagli Ordini per conto del Consiglio Nazionale dovranno confluire in bilancio nel Titolo III relativo alle Entrate ed Uscite aventi natura di partite di giro.
Il contributo dovuto per l’anno 2027 dovrà essere determinato presuntivamente sulla base del numero degli iscritti al 31.12.2026, salvo conguaglio da determinarsi sulla base degli iscritti al 31.12.2027.
Gli iscritti sono tenuti al versamento della quota contributiva al Consiglio Nazionale anche nel caso in cui chiedano la cancellazione in corso d’anno.
Le scadenze per il versamento dei contributi dovuti sono fissate in due rate di uguale importo da corrispondersi nei termini seguenti:
- la prima rata entro il 15 maggio 2027;
- la seconda rata entro il 15 luglio 2027.
Il versamento dei contributi dovrà avvenire tramite bonifico bancario a favore del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sul seguente c/c:
- BPER Banca Codice IBAN: IT29C0538703242000049161928
- comunicando l’avvenuta disposizione all’indirizzo mail: ufficioamministrazione@commercialisti.it per consentire la corretta gestione delle operazioni di imputazione contabile: